LEGGE 18 agosto 2015, n. 134 Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie

LEGGE 18 agosto 2015, n. 134 Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente  legge,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
risoluzione  dell'Assemblea   generale   delle   Nazioni   Unite   n.
A/RES/67/82 del 12  dicembre  2012  sui  bisogni  delle  persone  con
autismo, prevede interventi finalizzati a garantire la  tutela  della
salute, il miglioramento delle condizioni  di  vita  e  l'inserimento
nella  vita  sociale  delle  persone  con  disturbi   dello   spettro
autistico. 
                               Art. 2 
 
 
                             Linee guida 
 
  1. L'Istituto superiore di sanita'  aggiorna  le  Linee  guida  sul
trattamento dei disturbi dello spettro autistico  in  tutte  le  eta'
della   vita   sulla   base    dell'evoluzione    delle    conoscenze
fisiopatologiche   e   terapeutiche   derivanti   dalla   letteratura
scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali. 
                               Art. 3 
 
 
 Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico 
 
  1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza  pubblica  e
tenuto conto  del  nuovo  Patto  per  la  salute  2014-2016,  con  la
procedura di cui  all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189,  si  provvede  all'aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, con l'inserimento, per  quanto  attiene  ai
disturbi dello spettro autistico, delle  prestazioni  della  diagnosi
precoce, della cura  e  del  trattamento  individualizzato,  mediante
l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu'  avanzate  evidenze
scientifiche disponibili. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano garantiscono  il  funzionamento  dei  servizi  di
assistenza  sanitaria  alle  persone  con  disturbi   dello   spettro
autistico, possono individuare centri di riferimento con  compiti  di
coordinamento dei servizi stessi  nell'ambito  della  rete  sanitaria
regionale  e   delle   province   autonome,   stabiliscono   percorsi
diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa  in  carico  di
minori, adolescenti e adulti con disturbi  dello  spettro  autistico,
verificandone l'evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento
dei seguenti obiettivi: 
    a) la  qualificazione  dei  servizi  di  cui  al  presente  comma
costituiti da unita'  funzionali  multidisciplinari  per  la  cura  e
l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico; 
    b) la formazione degli  operatori  sanitari  di  neuropsichiatria
infantile,  di  abilitazione  funzionale  e  di   psichiatria   sugli
strumenti di valutazione e sui percorsi  diagnostici,  terapeutici  e
assistenziali   basati   sulle   migliori    evidenze    scientifiche
disponibili; 
    c) la definizione di equipe  territoriali  dedicate,  nell'ambito
dei servizi di neuropsichiatria dell'eta' evolutiva e dei servizi per
l'eta'  adulta,  che  partecipino  alla  definizione  del  piano   di
assistenza,  ne  valutino  l'andamento  e   svolgano   attivita'   di
consulenza anche in sinergia  con  le  altre  attivita'  dei  servizi
stessi; 
    d)  la  promozione  dell'informazione  e  l'introduzione  di   un
coordinatore degli interventi multidisciplinari; 
    e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi
di cui al presente comma per assicurare la continuita'  dei  percorsi
diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della  vita  della
persona; 
    f) l'incentivazione di progetti dedicati  alla  formazione  e  al
sostegno delle famiglie che hanno  in  carico  persone  con  disturbi
dello spettro autistico; 
    g) la disponibilita' sul territorio di strutture semiresidenziali
e residenziali  accreditate,  pubbliche  e  private,  con  competenze
specifiche  sui  disturbi  dello  spettro  autistico  in   grado   di
effettuare la presa in  carico  di  soggetti  minori,  adolescenti  e
adulti; 
    h)  la  promozione  di   progetti   finalizzati   all'inserimento
lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello  spettro  autistico,
che ne valorizzino le capacita'. 
                               Art. 4 
 
 
  Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute 
 
  1.  Entro  centoventi   giorni   dall'aggiornamento   dei   livelli
essenziali di  assistenza  previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  il
Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, provvede,  in  applicazione  dei  livelli
essenziali di assistenza medesimi, all'aggiornamento delle  linee  di
indirizzo per la promozione ed  il  miglioramento  della  qualita'  e
dell'appropriatezza  degli  interventi  assistenziali  nei   disturbi
pervasivi  dello  sviluppo  (DPS),  con  particolare  riferimento  ai
disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in  sede
di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le  linee  di  indirizzo
sono aggiornate con cadenza almeno triennale. 
  2. L'attuazione delle linee di indirizzo aggiornate  ai  sensi  del
comma 1 costituisce adempimento ai fini della verifica  del  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza. 
                               Art. 5 
 
 
                        Attivita' di ricerca 
 
  1. Il Ministero della salute promuove lo sviluppo  di  progetti  di
ricerca  riguardanti  la  conoscenza  del  disturbo   dello   spettro
autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative. 
                               Art. 6 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate alla relativa attuazione vi  provvedono  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Palermo, addi' 18 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *